Residenze non autosufficienti (integrazione retta)

Cos'è

Ai sensi della normativa regionale di cui Legge Regionale del 9 aprile 2015, n° 11 sono da intendersi quali strutture residenziali di tipo socio-sanitario le strutture con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinate ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, soggetti non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio, anche necessitanti prestazioni sanitarie complesse. Le strutture socio-sanitarie forniscono ospitalità ed assistenza assicurando un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa accompagnato da un livello elevato di assistenza tutelare ed alberghiera.

A chi si rivolge

Di norma, possono essere ospitate presso strutture socio-sanitarie di cui sopra:

  • persone residenti nei Comuni della Zona Sociale n. 11 con età pari o superiore a 65 anni in condizioni di non autosufficienza per le quali l’UVM abbia disposto tramite PAP tale tipologia d’intervento, a seguito dell’accertamento di una condizione di elevato bisogno assistenziale e di assoluta inadeguatezza ambientale che renda impossibile o non attuabile un piano assistenziale domiciliare.
  • persone residenti nei Comuni della Zona Sociale n. 11, con età inferiore a 65 anni, per le quali, a seguito del riconoscimento di handicap psicofisico permanente con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92 l’UVM abbia definito un Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) di tipo residenziale, legato all’assoluta impossibilità di assistenza a domicilio.
     

Accedere al servizio

Le procedure d’accesso ai ricoveri sopra indicati sono gestite dall’UVM secondo criteri definiti dalla ASL Umbria 2. Ai fini della valutazione della compartecipazione, il ricovero avviene a seguito del ricevimento da parte del servizio della ASL Umbria 2 di specifica richiesta, corredata da certificazione ISEE socio sanitario-residenziale.

Contatti

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio di cittadinanza Zona Sociale n.11 oppure al Centro di Salute Usl Umbria 2

 

Cosa serve

Costi e vincoli

Ai sensi della normativa regionale, l’importo della retta di ospitalità giornaliera è composto da una quota sanitaria, dovuta dal SSR, e da una quota sociale dovuta dal beneficiario o suo familiare/tutore/amministratore di sostegno e, nei casi previsti, dal Comune di residenza. Il valore della quota sociale è determinato prendendo a riferimento la quota sociale giornaliera stabilita nel nomenclatore tariffario vigente relativo al Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA) per gli interventi a regime residenziale a ciclo continuativo;
Ai fini della presentazione dell’istanza di integrazione a carico del Comune, il soggetto interessato è tenuto a comunicare l’ISEE ai sensi di quanto previsto per le prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale (articolo 6 del DPCM 159/2013). L’integrazione della retta praticata dal Comune competente per residenza della Zona Sociale 11 è condizionata alla sottoscrizione dell’impegnativa di pagamento per le quote di rispettiva competenza da parte dell’interessato, resa in forma scritta. 
Alla spesa compartecipano i soggetti previsti all’articolo 6 del DPCM n. 159/2013.
La compartecipazione dell’utente, fatta salva una quota per spese personali pari a 200 euro mensili, è prevista fino al 100% della quota sociale del costo giornaliero del servizio, calcolata con la seguente formula:
quota giornaliera dovuta = (ISEE socio-sanitario per prestazioni residenziali + trattamenti economici, indennitari e/o assistenziali fiscalmente esenti - quota per spese personali) / 365
 

Uffici

Piazza dei Priori, 1 - 05035 Narni (TR)