Ordinanza n. 119 del 18 giugno 2012
18.06.2012 - Ordinanza relativa alle azioni da intraprendere per ridurre la presenza della zanzara aedes albopictus (zanzara tigre).
CITTÀ DI NARNI
Provincia di Terni
ORIGINALE
O R D I N A N Z A
Registro Generale n. 119
Ufficio: SEGRETERIA DEL SINDACO
N. 26 DEL 18-06-2012
Oggetto: Ordinanza relativa alle azioni da intraprendere per ridurre la presenza della zanzara aedes albopictus (zanzara tigre).
I L S I N D A C O
Considerato che:
- è stata riscontrata la presenza sul territorio comunale di Narni della zanzara Aedes Albopictus, comunemente nota come zanzara Tigre, specie proveniente dal sud est asiatico, introdotta in Italia a partire dal 1990;
- il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Superiore di sanità, invita ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;
- l’Amministrazione Comunale sta adottando tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;
- è indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell’infestazione entro limiti accettabili;
Vista la Legge n. 833 del dicembre 1978
Vista la L.R. 07.04.1982 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 14.05.1982 n. 24;
Vista la L.R. 20.01.1998 n. 3, così come modificata dalla L.R. 27.03.2000 n. 29;
Vista la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;
Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 13 del 19.07.1991 e n. 42 del 25.10.1993;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 443 del 9 aprile 2003, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n. 105/03;
Vista le deliberazione di Giunta Regionale n. 543 del 12/05/2004, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n. 94/04;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 12/04/2005, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n. 124/05;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 865 del 24/05/2006, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n. 119/06;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 469 del 26/03/2007, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n. 53/07;
Viste le indicazioni tecniche contenute nella D.G.R. n. 1205 del 22/08/2008;
Considerato che nel 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunya nell’area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre Aedes albopictus);
Accertato che la zanzara tigre è presente nel territorio della Regione Umbria e che seppur siano state intraprese azioni per ridurne la presenza in collaborazione con la ASL competente per territorio, la presenza di tale insetto è diffusa in diverse aree del comune;
Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 13/91 e n. 42/93;
Visto l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.07/1934, n. 1265;
Viste le linee guida per la sorveglianza e il controllo della zanzara tigre diramate dall’Istituto Superiore di Sanità;
Visto l’art. 50 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000;
Dato atto che le condizioni climatiche sembrano poter favorire l’abnorme e anticipato proliferare di insetti;
Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
ORDINA
Nel periodo compreso tra il 09/06/2012 e il 31/10/2012
A tutti i cittadini, agli Amministratori condominiali di evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana; procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta, e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini ; non si applicano tali prescrizioni ad eventuali ovotrappole gestite dal Comune, da ditta incaricata da questo e dall’ASL per il monitoraggio dell’infestazione; introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi, quali vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno tre 3 grammi per litro d’acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti; introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi; tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e sistemandoli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.
Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d’acqua stagnante anche temporanee.
Ai soggetti pubblici o privati gestori di corsi d’acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali, di curare la manutenzione dei corsi d’acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse; mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnante; eliminare eventuali sterpaglie.
A tutti i conduttori di orti di privilegiare l’annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso; sistemare tutti i contenitore e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia; chiudere con coperchio a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d’acqua.
Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempi lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia; assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa antro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di stoccarli, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi; ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo; provvedere alla disinfestazione quindicinale dell’acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5 – 7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra; non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione. Ai responsabili dei cantieri di evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori, qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua; provvedere, in caso di sospensione dell’attività di cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare, nel periodo di validità della presente, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.
La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.
La mancata osservanza ai disposti sopracitati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 100,00 € per i privati cittadini e da 250,00 € a 500,00 € per gli amministratori di condominio e per le aziende artigianali o industriali.
Sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza della presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale e l’ASL 4, Dipartimento di Prevenzione, nonché tutti gli agenti di pubblica sicurezza.
La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro di documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.
Il responsabile del procedimento è ___________________________________, quale Dirigente dell’A.D. ____________;
Contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. dell’Umbria nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione o pubblicazione, o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla sua notificazione o pubblicazione.
Il semplice inoltro del ricorso non sospende l’efficacia della presente ordinanza.
Il Sindaco
Dott. Francesco De Rebotti
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