Adozioni nazionali, internazionali, speciali

Cos'è

La legge prevede diverse vie di adozione
L'istituto dell'adozione ha per fine quello di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia e nasce con il preciso obiettivo di tutelare i minori in stato di abbandono. Quando un bambino risulta solo - e senza nessuno che possa prendersi cura di lui - ha diritto ad una famiglia adottiva.
Con l’adozione, il minore adottato diviene a tutti gli effetti figlio legittimo degli adottanti, dei quali ne assume il cognome. Il Tribunale per i minori dichiara adottabili i minorenni che si trovano in stato di abbandono e privi di cure materiali e morali da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.

L’adozione può essere nazionale o internazionale.
Presentare una domanda di adozione nazionale significa dare la propria disponibilità ad accogliere un bambino, presente sul territorio italiano e dichiarato in stato d’adottabilità. Il Tribunale presso cui è stata presentata la domanda si limita a valutare, attraverso l’indagine psicologica e sociale effettuata dai servizi territoriali, le caratteristiche della coppia disponibile per un eventuale abbinamento con il minore.
La disponibilità all’adozione decade dopo tre anni dalla data di presentazione della domanda in tribunale. È necessario rivolgersi al tribunale, poco prima della scadenza, per chiedere informazioni su quanto occorra fare per rinnovare la disponibilità della coppia.
Le adozioni nazionali possono essere:
1) adozioni nazionali di figli minori, queste a sua volta si distinguono in adozioni legittimanti e adozioni in casi particolari

  • con l'adozione legittimante gli adottati si diventa figli legittimi dei genitori adottivi e viene meno qualsiasi legame con la famiglia di origine;
  • all'adozione in casi particolari si ricorre nei casi in cui non sono presenti i requisiti per far luogo alla adozione legittimante, quali lo stato di abbandono del minore, essa viene instaurata solitamente con il coniuge del genitore del minore, quindi non vengono meno i legami di parentela con la famiglia di origine.

2) adozione di figlio maggiorenne. Ferma restando la differenza di almeno 18 anni di età fra adottante e adottato, occorre il consenso dei genitori dell'adottando e del coniuge dell'adottante; da essa discende il diritto dell'adottato ad anteporre il cognome dell'adottante inoltre con esso non vengono meno i legami con la famiglia di origine.
L'ufficiale dello stato civile competente trascrive il decreto di adozione.
 

Uffici

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